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RCAuto: danno al trasportato, come orientarsi? Lunedì 24 Ottobre 2016

RCAuto: danno al trasportato, come orientarsi?

A chi chiedo il risarcimento dei danni fisici che riporto da trasportato? Chi è in auto con me e subisce dei danni, anche se il sinsitro non l’ho causato io, chiede i danni alla mia assicurazione?

 

Facciamo di seguito un po’ di chiarezza riassumendo i punti salienti della normativa.

 

Il trasportato che subisce un danno durante la circolazione del veicolo chiede e ottiene il risarcimento dall’impresa che assicura il veicolo sul quale è a bordo indipendentemente dalla responsabilità di chi ha causato il danno (Articolo 141 C.D.A.)

 

Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.

 

Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

 

L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro.

 

L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

 

L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile.

 

Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

 

Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. l’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

 

Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

 

L’adozione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

 

Il fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.



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