Se uno studente dovesse rimane vittima di un infortunio durante l’orario di lezione, i genitori di quest’ultimo possono citare in causa la compagnia assicurativa dell’istituto per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal figlio? La risposta è SI, l’azione diretta è ammessa anche se, formalmente, la polizza è stata contratta dalla Scuola.
Questo grazie alla volontà dei contraenti e il ripetuto richiamo nel contratto al termine “assicurato” riferito all’alunno e non all’istituto scolastico.
Nel 2018 sono stati denunciati all’Inail circa 77mila infortuni scolastici alcuni anche molto gravi, e parliamo solo delle denunce presentare nelle scuole pubbliche statali, il numero non comprende tutti gli istituti privati.
Il caso:
Una coppia campana, genitori di un minore, avevano citato in giudizio la compagnia assicurativa della scuola elementare frequentata dal figlio, al fine di ottenere l’indennizzo dovuto per le lesioni riportate dal bambino a causa di un incidente accaduto durante le ore di lezioni.
In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la compagnia a liquidare al minore e ai suoi genitori 12.333 euro più gli interessi. La Corte d’appello di Salerno, però, ribadì la decisione, accogliendo il gravame dell’assicurazione e rigettando la domanda dei genitori. Secondo la corte territoriale, l’azione dei ricorrenti era infondata, in quanto l’assicurato era l’istituto scolastico e non era configurabile un contratto a favore di terzi. In poche parole il danneggiato non avrebbe dovuto agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso quindi la scuola che a sua volta, poteva chiamare l’assicuratore in garanzia.
A questo punto i genitori proposero ricorso per Cassazione e i giudici della Sesta sezione civile lo accolsero, convenendo su una delle argomentazioni avanzate dai ricorrenti che avevano evidenziato come “non una sola volta nella polizza il termine “assicurato” veniva riferito all’istituto scolastico, mentre era ripetutamente riferito per indicare lo scolaro”. Elemento che, secondo i genitori dell’alunno infortunato, non poteva che rivestire decisivo rilievo nell’interpretazione della volontà dei contraenti, ai sensi degli artt. 1362 ss., e condurre a ritenere l’assicurazione come stipulata per conto altrui, pur in assenza di una esplicita definizione nel contratto di assicurazione “per conto altrui”.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che, in tema di interpretazione del contratto, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nello stesso. E che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Questi principi di diritto non erano stati correttamente applicati dalla Corte di merito che si è attenuta al canone ermeneutico del senso letterale delle parole, alla luce dell’intero contesto contrattuale, limitatamente ad un generico riferimento secondo quanto emergeva dagli atti.
Dopo l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con una decisione che va ben oltre questo singolo caso, adesso la compagnia di assicurazione della Scuola non potrà più esimersi dal risarcire.
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