Secondo il tribunale di Monza spetta al conduttore risarcire i danni arrecati dal proprio gatto al divano dell'appartamento quando il contratto vieta di tenere animali domestici
Circa il 39% degli italiani possiede un animale domestico in casa il quale può dare gioia e dolore.
Secondo Tribunale di Monza il proprietario del gatto che causa danni all'immobile in locazione è tenuto a risarcire i danni cagionati dallo stesso se il contratto vieta di tenere animali domestici che possano danneggiare il bene.
Il processo è stato intrapreso da un un locatore con l’obiettivo di chiedere i danni provocati all'appartamento di cui era proprietario dall'animale domestico dell'affittuario.
Nel momento di riconsegna dell’immobile il locatore rileva la presenza di danni alle tende, causati dai graffi del gatto degli inquilini, alle sedie, al materasso e all'imbiancatura oltre che al divano le cui condizioni erano già state segnalate dall’agenzia immobiliare come “da verificare” nel verbale di riconsegna dell’immobile.
In fase stragiudiziale i conduttori riconoscono il danno cagionato dal proprio animale al divano e propongono un risarcimento in via conciliativa di 339 euro, equivalente al 60% del valore del divano come risultante dal catalogo del negozio di arredi in cui era stato acquistato.
Se il contratto vieta di tenere animali il conduttore deve risarcire i danni e secondo questo principio il Tribunale di Monza chiarisce che "Il proprietario dell'animale è tenuto anche in via extracontrattuale alla rifusione dei danni ai beni altrui, causati dal proprio animale, tanto più nel rapporto di locazione ove grava sul conduttore un obbligo di diligente custodia del bene e che prevede un espresso divieto di tenere animali quando possono nuocere all'immobile".
Tuttavia se il danno al divano è stato provato ed è dipeso da un uso non conforme a quanto stabilito dal contratto, le altre voci di danno non sono supportate da idoneo corredo probatorio, considerato che sono stati prodotti solo preventivi di spesa e non fatture, da cui si è in grado di evincere l'esborso effettivo per la loro sistemazione il Tribunale conclude che: "E' principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale, pur costituendo di per sè un illecito, non obbliga, però, l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno. Detto principio si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore."
Da qui la decisione di condannare il coinquilino al pagamento della somma di 2.500,00 euro in favore di controparte e a sostenere le spese di lite
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